Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista (ex Comune di Conco)

Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista

Descrizione

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, dalla legge 4.1.1990 n. 1, dalla L.R. 27.11.1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria ed in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

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